La società, così come previsto dall’art.8 della l.r. n°9/2010 ha quale oggetto sociale l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200,202,203 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n°152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15 della l.r. 08/04/2010 n°9.
Esercita l’attività di controllo di cui all’art. 8, c.2, della l.r. n°9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualificativi e quantificativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.
La S.R.R., ai sensi dell’art.8, comma 3 e ss., della l.r. n°9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più Ato, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.